Art. 8.
(Reperti mobili e cimeli).

      1. Chiunque possiede o rinviene reperti mobili o cimeli relativi alla Guerra di liberazione e alla lotta partigiana di notevole valore storico o documentario, ovvero possiede collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, è tenuto a darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano tali reperti o cimeli, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.